18 giugno 2026
Insight e analisiCos'è una startup innovativa
Di Chiara Russo
Una startup innovativa è una società di capitali italiana, attiva da meno di 5 anni, che sviluppa prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico. La qualifica è regolata dal D.L. 179/2012 e dà accesso a sgravi fiscali, deroghe societarie e finanziamenti dedicati. Si ottiene tramite autocertificazione e iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese. A fine 2024 in Italia ne risultavano iscritte 12.123.
Cos'è una startup innovativa?
Una startup innovativa è una società di capitali la cui attività principale è sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La definizione è contenuta nell'articolo 25 del Decreto Legge 179/2012, il cosiddetto "Decreto Crescita 2.0", aggiornato dalla Legge 193/2024.
Non si tratta di una nuova forma giuridica, ma di uno status speciale. Qualsiasi S.r.l., S.r.l.s. o società cooperativa che rispetti determinati requisiti può richiederlo. Lo status si ottiene tramite autocertificazione del legale rappresentante e si formalizza con l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese.
La qualifica di startup innovativa nasce per sostenere imprese giovani, ad alto rischio e ad alto potenziale di crescita, lungo tutto il loro ciclo di vita: nascita, sviluppo, eventuale passaggio a PMI innovativa o scale-up. Il provvedimento ha introdotto in Italia un impianto normativo paragonabile, per impostazione, ai principali "Startup Act" europei.
Tre elementi distinguono concretamente una startup innovativa da una qualsiasi nuova impresa: l'oggetto sociale orientato all'innovazione tecnologica, il divieto di distribuire utili durante la permanenza nel regime e l'obbligo di rispettare specifici parametri economici o di personale qualificato, descritti nella sezione successiva.
Oggi l'Unione Europea sta lavorando a una riforma societaria che semplificherebbe la costituzione delle startup innovative, il cosiddetto 28° regime europeo, noto anche come EU Inc.
Quali sono i requisiti delle startup innovative?
Una società accede allo status di startup innovativa se rispetta 7 requisiti oggettivi più almeno 1 di 3 requisiti soggettivi alternativi. Il mancato rispetto anche di un solo requisito oggettivo esclude l'iscrizione.
I sette requisiti oggettivi, secondo l'articolo 25 comma 2 del D.L. 179/2012, sono i seguenti.
- È una micro, piccola o media impresa secondo la Raccomandazione 2003/361/CE.
- È costituita da non più di 5 anni.
- Ha sede in Italia, in un altro Stato UE o nello Spazio Economico Europeo con una sede produttiva in Italia.
- Dal secondo anno di attività, il valore della produzione annua non supera 5 milioni di euro.
- Non distribuisce e non ha mai distribuito utili.
- Ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e non svolge in via prevalente attività di agenzia o consulenza.
- Non nasce da una fusione, una scissione societaria o la cessione di un ramo d'azienda.
A questi si aggiunge almeno uno dei tre requisiti soggettivi.
- Spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione.
- Personale altamente qualificato: almeno un terzo con dottorato o ricerca, oppure almeno due terzi con laurea magistrale.
- Titolarità, anche come licenziataria, di almeno un brevetto o di un software registrato.
La Legge 193/2024 ha introdotto una novità rilevante per le startup più mature. Dopo il terzo anno di iscrizione, per restare nella sezione speciale fino a 5 anni è necessario soddisfare almeno uno tra:
- incremento delle spese in R&S al 25%
- un contratto di sperimentazione con la pubblica amministrazione
- crescita di ricavi o occupazione superiore al 50%
- una riserva patrimoniale sopra i 50.000 euro da investitori professionali
- l'ottenimento di un brevetto
Per le imprese in fase di scale-up, la permanenza può estendersi per altri due anni, fino a un massimo complessivo di 9 anni dalla costituzione, se si verifica un aumento di capitale a sovrapprezzo superiore a 1 milione di euro per round, oppure una crescita dei ricavi superiore al 100% annuo.
Qual è il capitale sociale minimo per le startup innovative?
Il capitale sociale minimo per costituire una startup innovativa è di 1 euro. La regola vale per qualsiasi forma di S.r.l., ordinaria, semplificata o innovativa, dal 2013, anno della riforma che ha abolito il vincolo dei 10.000 euro precedentemente richiesto.
Restano alcune differenze pratiche legate alla struttura societaria.
- Con un capitale sociale pari o superiore a 10.000 euro, una società pluripersonale può versare solo il 25% all'atto della costituzione.
- Con un unico socio, l'intero capitale deve essere versato subito, indipendentemente dall'importo.
- Una S.r.l. semplificata ha un capitale massimo di 9.999 euro: oltre questa soglia è necessario trasformarla in S.r.l. ordinaria.
- Il conferimento può avvenire in denaro o, nella S.r.l. ordinaria, anche in beni o servizi.
Un capitale sociale di 1 euro è legale, ma raramente consigliabile. Un capitale troppo basso può limitare l'accesso al credito bancario, perché riduce la garanzia patrimoniale percepita dagli istituti finanziari e segnala agli investitori una sottocapitalizzazione iniziale. Nella prassi, molte startup innovative si costituiscono con capitali compresi tra alcune centinaia e alcune migliaia di euro, anche per coprire le prime spese operative.
Un altro vantaggio economico riguarda le imposte di costituzione. Una startup innovativa paga circa 200 euro di imposta di registro e 27,50 euro di tassa di archivio notarile, contro una spesa complessiva indicativa di 600 euro per una S.r.l. ordinaria, oltre all'esenzione dai diritti camerali per i primi anni.
Come si costituisce una startup innovativa? La procedura in 6 passaggi
La costituzione di una startup innovativa segue lo stesso iter di una società di capitali ordinaria, con un passaggio aggiuntivo: l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Il processo richiede in media alcune settimane, tra atto costitutivo e verifica dei requisiti.
- Definisci l'oggetto sociale innovativo. Descrivi nello statuto, in modo specifico, il prodotto o servizio ad alto contenuto tecnologico che la società sviluppa, produzione e commercializza.
- Scegli la forma societaria. Opta per una S.r.l., una S.r.l.s. o una società cooperativa: sono le uniche forme ammesse, le società di persone sono escluse.
- Costituisci la società. Firma l'atto costitutivo davanti a un notaio, oppure online tramite la piattaforma gratuita predisposta dalle Camere di Commercio per le S.r.l. semplificate con oggetto innovativo.
- Verifica il possesso dei requisiti. Controlla che l'impresa rispetti tutti i sette requisiti oggettivi e almeno uno dei tre requisiti soggettivi descritti in precedenza.
- Presenta l'autocertificazione al Registro Imprese. Tramite la Comunicazione Unica, invia la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante alla Camera di Commercio competente, chiedendo l'iscrizione alla sezione speciale.
- Conferma annualmente lo status. Aggiorna la dichiarazione una volta all'anno, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, per mantenere l'iscrizione e i benefici collegati.
L'iscrizione alla sezione speciale è possibile entro 5 anni dalla data di costituzione della società: superato questo termine, l'impresa non può più accedere allo status, anche se possiede tutti i requisiti tecnici.
Quali sono i benefici delle startup innovative?
Le startup innovative possono accedere a una dozzina di misure di sostegno, suddivise in tre aree: incentivi fiscali, deroghe normative e accesso al credito. I benefici si applicano dalla data di iscrizione alla sezione speciale e durano fino a 5 anni dalla costituzione, estendibili in fase di scale-up.
I principali vantaggi, secondo l'elenco ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono i seguenti.
- Incentivi fiscali per chi investe nel capitale della startup, descritti nel paragrafo successivo.
- Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI, che copre fino all'80% del finanziamento richiesto a una banca.
- Finanziamenti agevolati tramite Smart & Start Italia, gestito da Invitalia.
- Esonero da diritti camerali annuali e da imposte di bollo.
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding su piattaforme autorizzate.
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: è possibile creare categorie di quote con diritti diversi ed emettere strumenti finanziari partecipativi.
- Regole di lavoro flessibile: la retribuzione dei collaboratori può includere una componente variabile legata a indicatori aziendali, oltre a strumenti di partecipazione al capitale (work for equity).
- Proroga del termine per la copertura delle perdite e deroga alla disciplina sulle società di comodo.
- Procedure semplificate in caso di insuccesso ("fail fast"), più rapide e meno onerose delle procedure concorsuali ordinarie.
- Sconto del 30% sui servizi di internazionalizzazione offerti dall'Agenzia ICE.
- Trasformazione in PMI innovativa senza soluzione di continuità, mantenendo i benefici già acquisiti.
Quali sono le agevolazioni fiscali per le startup innovative?
Le agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale di una startup innovativa sono oggi due: una detrazione o deduzione ordinaria al 30% e un incentivo "de minimis" al 65%, quest'ultimo rafforzato dalla Legge 193/2024.
| Tipo di incentivo | Beneficio | Soggetti | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Incentivo ordinario | Detrazione IRPEF 30% (persone fisiche) o deduzione IRES 30% (persone giuridiche) sull'investimento | Persone fisiche e giuridiche | Art. 29 D.L. 179/2012 |
| Incentivo "de minimis" | Detrazione/deduzione al 65% sull'investimento, nel rispetto dei limiti UE sugli aiuti di Stato | Persone fisiche e giuridiche | Art. 29-bis, come modificato dalla L. 193/2024 |
| Maggiorazione vocazione sociale | Percentuali più elevate per investimenti in startup a vocazione sociale o energetica | Persone fisiche e giuridiche | Art. 29, comma 7, D.L. 179/2012 |
L'investimento può avvenire tramite acquisto di quote o azioni di nuova emissione, anche per il tramite di OICR o altre società che investono prevalentemente in startup innovative. Il beneficio fiscale è soggetto a un periodo minimo di mantenimento dell'investimento, pari a 3 anni: una cessione anticipata delle quote comporta la decadenza dell'agevolazione.
Oltre agli incentivi per gli investitori, la startup stessa beneficia di un trattamento agevolato sul fronte degli adempimenti: è esonerata dal visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 50.000 euro e non versa l'imposta di bollo né i diritti camerali ordinari durante la permanenza nel regime.
Che differenza c'è tra PMI innovativa e startup innovativa?
La differenza principale è il ciclo di vita: la startup innovativa è il primo stadio, riservato a imprese giovani con vincoli di fatturato e di permanenza; la PMI innovativa è lo stadio successivo, senza limiti di età, riservato a imprese più mature con bilancio certificato. Una startup innovativa può trasformarsi in PMI innovativa senza interruzioni nei benefici.
| Caratteristica | Startup innovativa | PMI innovativa |
|---|---|---|
| Limite di età dell'impresa | Massimo 5 anni dalla costituzione | Nessun limite di età |
| Limite di fatturato | Valore della produzione sotto 5 milioni di euro | Nessun tetto specifico (resta nei limiti PMI UE) |
| Bilancio | Non richiede certificazione | Richiede bilancio certificato |
| Distribuzione utili | Vietata | Consentita |
| Requisiti soggettivi richiesti | Almeno 1 su 3 | Almeno 2 su 3 |
| Soglia R&S richiesta | Almeno 15% di costo/valore produzione | Almeno 3% di fatturato/costo produzione |
| Normativa di riferimento | Art. 25 D.L. 179/2012 | Art. 4 D.L. 3/2015 |
| Permanenza nella sezione speciale | Fino a 5 anni, estendibile a 9 in scale-up | Nessun limite temporale, mantenuta finché si rispettano i requisiti |
Anche i requisiti soggettivi cambiano soglia. Per una PMI innovativa occorre rispettare almeno due dei tre criteri seguenti:
- spese in R&S pari ad almeno il 3% del maggiore tra fatturato e costo della produzione
- personale qualificato con almeno un quinto di dottori di ricerca o un terzo di laureati magistrali
- titolarità di un brevetto o software registrato.
Le soglie sono più basse di quelle delle startup innovative, ma il numero di requisiti richiesti è maggiore.
Le agevolazioni delle due categorie sono in gran parte sovrapponibili: accesso al Fondo di Garanzia, equity crowdfunding, deroghe societarie, incentivi fiscali per gli investitori. Mancano, per la PMI innovativa, lo sconto sui diritti camerali nella stessa misura e l'accesso a Smart & Start Italia, riservato alle startup.
Cos'è una startup innovativa a vocazione sociale?
La startup innovativa a vocazione sociale, indicata con l'acronimo SIAVS, è una startup innovativa che opera in via esclusiva in uno dei settori a finalità sociale individuati dal D.Lgs. 155/2006: assistenza sociale e sanitaria, istruzione, tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale e altri ambiti di utilità collettiva.
La qualifica non è una forma giuridica autonoma, ma una sotto-categoria della startup innovativa, prevista dall'articolo 25 comma 4 del D.L. 179/2012. Si ottiene con un'autocertificazione aggiuntiva, allegando un "Documento di descrizione di impatto sociale" predisposto secondo le linee guida ministeriali.
Il vantaggio specifico riguarda gli investitori: chi investe nel capitale di una SIAVS accede a percentuali di detrazione o deduzione più elevate rispetto a quelle previste per le altre startup innovative, secondo l'articolo 29 comma 7 del decreto. La qualifica di SIAVS è incompatibile, nello stesso momento, con quella di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017: un'impresa può passare da una qualifica all'altra solo in momenti distinti, non cumularle.
L'ecosistema delle startup innovative in Italia: i numeri
A fine 2024 risultavano iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese 12.123 startup innovative, in calo rispetto al picco di 14.757 unità toccato nell'agosto 2022. Il dato segna una flessione di circa il 18% in poco più di due anni, in parte legata alla naturale fuoriuscita delle imprese che superano il limite di 5 anni e in parte ai requisiti più stringenti introdotti dalla Legge 193/2024.
Il grafico seguente mostra l'andamento della popolazione di startup innovative tra il 2020 e il 2024, calcolato sui rapporti trimestrali congiunti di MIMIT, Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale.
La distribuzione territoriale resta fortemente concentrata. La Lombardia ospita oltre un quarto delle startup innovative italiane, seguita da Campania e Lazio. Le prime tre regioni insieme superano metà della popolazione nazionale.
Un caso utile a leggere il fenomeno su scala locale è quello della provincia di Nuoro, in Sardegna. Secondo i dati elaborati da Unioncamere e InfoCamere a gennaio 2026, le startup innovative iscritte nel territorio nuorese sono 24. Il 56,5% di queste dispone di un capitale iniziale pari o superiore a 10.000 euro, un livello di capitalizzazione che posiziona la provincia al quarto posto nazionale per solidità patrimoniale delle nuove imprese innovative. Nello stesso periodo, Nuoro è salita dal 69° al 58° posto nella graduatoria nazionale per densità di startup, il miglior risultato dell'ultimo quadriennio. Il dato indica che, anche in territori con un numero assoluto di imprese contenuto, la qualità della capitalizzazione iniziale può essere superiore alla media nazionale.
Nuove regole UE per startup e PMI
Accanto alle normative nazionali dedicate alle startup innovative, l'Unione Europea sta lavorando a una riforma destinata a semplificare radicalmente la nascita e la crescita delle imprese innovative nel mercato unico: il cosiddetto 28° regime europeo, noto anche come EU Inc.. L'obiettivo è creare una forma societaria europea uniforme che si affianchi, senza sostituirle, alle 27 discipline nazionali oggi esistenti.
La proposta prevede la possibilità di costituire una società interamente online in qualsiasi Stato membro entro 48 ore, con un costo massimo di 100 euro e senza obblighi di capitale minimo. La nuova forma giuridica sarebbe accessibile a startup, PMI innovative e, più in generale, a qualsiasi impresa interessata a operare secondo regole armonizzate valide in tutta l'Unione Europea.
Tra le principali novità previste figurano:
- costituzione e gestione societaria completamente digitali
- trasferimento e registrazione delle quote in formato digitale
- strumenti standardizzati per la raccolta di capitali e l'ingresso di investitori internazionali
- piani di stock option europei per attrarre e trattenere talenti qualificati
- procedure semplificate e più rapide in caso di insolvenza o liquidazione della società
- maggiore facilità di espansione nei diversi Paesi dell'Unione senza dover replicare strutture societarie nazionali
Secondo la Commissione europea, il 28° regime nasce per ridurre la frammentazione normativa che oggi rappresenta uno dei principali ostacoli alla crescita delle startup europee rispetto ai concorrenti statunitensi e asiatici. La proposta legislativa è stata presentata nel 2026 e dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dagli Stati membri prima di entrare in vigore.
Se approvata nella forma attuale, EU Inc. potrebbe diventare il naturale punto di approdo per molte startup innovative italiane che puntano a raccogliere capitali e operare su scala europea fin dalle prime fasi di sviluppo, integrando e in parte superando le agevolazioni previste dai singoli ordinamenti nazionali.
FAQ - Domande sulle startup innovative
Una S.r.l. semplificata può diventare startup innovativa?
Sì. Una S.r.l.s. può richiedere lo status di startup innovativa se rispetta tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, indipendentemente dal capitale sociale versato, che per questa forma societaria non può comunque superare 9.999 euro.
Quanto dura lo status di startup innovativa?
Lo status dura fino a 5 anni dalla data di costituzione, salvo proroghe per le imprese in fase di scale-up, che possono arrivare fino a un massimo complessivo di 9 anni se vengono soddisfatti requisiti aggiuntivi su capitale o crescita dei ricavi.
È obbligatorio avere un brevetto per essere startup innovativa?
No. Il brevetto è solo una delle tre opzioni alternative per soddisfare il requisito soggettivo: in alternativa è possibile dimostrare una spesa in R&S pari almeno al 15% oppure un organico con una quota elevata di personale altamente qualificato.
Cosa succede se una startup innovativa perde i requisiti?
L'impresa viene cancellata dalla sezione speciale del Registro delle Imprese e perde i benefici fiscali e normativi dedicati. Resta una società di capitali ordinaria, salvo che soddisfi i requisiti per diventare PMI innovativa.
Le startup innovative pagano le tasse come le altre società?
Sì, sul piano della fiscalità ordinaria (IRES, IRAP, IVA) non c'è un regime speciale per la società in quanto tale. Le agevolazioni riguardano principalmente chi investe nel capitale della startup e alcuni adempimenti amministrativi, non l'imposizione sul reddito d'impresa.
